Accesso civico
Il D. Lgs. n. 97 del 25 maggio 2016 riscrive l’art. 5 del D. Lgs. n. 33/2013 e introduce un nuovo articolo, il 5-bis.
Sono previste due tipologie di accesso civico e precisamente:
1) la prima, disciplinata dal comma 1 dell’art. 5, che testualmente recita: “L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione”.
Si tratta del già vigente istituto dell’accesso civico, con relativa istanza da indirizzare al Responsabile della Trasparenza dell’Ente, quando dati, informazioni ed atti, oggetto di pubblicazione obbligatoria nella sezione “Amministrazione Trasparente”, non risultano essere stati pubblicati.
Comporta il diritto del cittadino di vedere pubblicato tutto ciò che in base al D. Lgs. n. 33/2013 debba essere oggetto di pubblicazione; per converso, questo tipo di accesso non riguarda dati e informazioni per i quali non sia previsto un preciso obbligo di pubblicazione.
2) la seconda, disciplinata dal comma 2, dell’art. 5 (novità introdotta nel 2016), che testualmente recita “Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis.”
Tale tipologia di accesso civico (comunemente indicato anche come “accesso civico generalizzato”) diviene più esteso rispetto a quello disciplinato dal comma 1 perchè prevede che ogni cittadino possa accedere a dati e documenti in possesso della Pubblica Amministrazione a prescindere dalla obbligatorietà di pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente. Si tratta di nuova forma di accesso civico ai dati e documenti pubblici equivalente a quella che nel sistema anglosassone è definita Freedom Of Information Act (FOIA), che consente ai cittadini di richiedere anche dati e documenti che le pubbliche amministrazioni non hanno l’obbligo di pubblicare.
Procedimento
L’esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non e’ sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L’istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
L’istanza può essere trasmessa:
- direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Ente (Fosdinovo, via Roma 4);
- via fax al numero 0187/6807235;
- a mezzo posta all’indirizzo “Comune di Fosdinovo, Via Roma n. 4, 54035 Fosdinovo”;
- al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) fosdinovo@postacert.toscana.it .
Si raccomanda di utilizzare il MODELLO PER LA RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO caricato nella presente sezione (Amministrazione trasparente/Altri contenuti/Accesso civico)
N.B.: L’istanza è indirizzata al Responsabile della Trasparenza solo qualora la domanda abbia ad oggetto dati, informazioni o documenti da pubblicare obbligatoriamente sul sito nella sezione “amministrazione trasparente” (accesso civico di cui al comma 1).
Nel caso di accesso civico di cui al comma 2 (accesso civico generalizzato), l’istanza è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
- a) al Settore che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
- b) al Responsabile dell’Area Affari Generali (indicato nella sezione “Amministrazione trasparente”) solo qualora il cittadino non conosca il settore che detiene gli atti richiesti;
Nel caso a) l’istanza è indirizzata per conoscenza al Responsabile del Settore Affari Generali e al Responsabile della Trasparenza.
IL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA è IL SEGRETARIO COMUNALE;
IL RESPONSABILE DEL POTERE SOSTITUTIVO (ex art. 2, comma 9 bis della Legge n. 241/1990) è IL SEGRETARIO COMUNALE
Riferimenti normativi
– Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i.
– Linee guida ANAC (Determinazione n. 1309 del 28/12/2016)
Ultimo aggiornamento: 13/05/2021, 14:51